CASSAZIONE - Sentenza n.21710/2009 - Inidoneità fisica e licenziamento.
Con sentenza n. 21710 del 13 ottobre 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, deve accertare se quest'ultimo è in grado di svolgere mansioni diverse e di pari livello.
La mancata verifica comporta l'illegittimità del licenziamento e la reintegra del lavoratore. In questo modo è salva la posizione di un operaio dei servizi pubblici di Olbia licenziato perche’ allergico alle vernici e quindi considerato inidoneo da parte dell’azienda a svolgere il lavoro per cui era stato assunto.
La Cassazione inoltre conferma quanto precedentemente affermato dalla Corte d’Appello di Cagliari che aveva accolto la richiesta di reintegro e risarcimento danni del dipendente dato che il cambiamento sarebbe potuto avvenire con mansioni di pari livello e non ci sarebbero stati ne’ effetti nocivi per gli altri dipendenti ne’ cambiamenti strutturali all’interno dell’organico aziendale
La Redazione


